Juniores provinciali, la Corte sportiva ribalta l’esito del giudice sportivo

Dopo l’assegnazione del ko a tavolino per Casalguidi e Pca Hitachi, la Corte Sportiva Federale ha imposto la ripetizione del match

Spulciando i bollettini settimanali del Giudice Sportivo ci si può imbattere in referti molto particolari. Uno di questi è sicuramente quello spuntato nel referto pubblicato giovedì e riferito ad un match tra Casalguidi e Pca Hitachi del 26 ottobre, valido per il campionato Juniores Provinciali. Come si può leggere, la gara fu interrotta dal giudice di gara al 93′ del secondo tempo, avendo lo stesso ritenuto che la situazione creatasi in campo a seguito della condotta di giocatori e dirigenti di entrambe le squadre, fosse tale da non consentire di riprendere il gioco e terminare la gara. Il giudice sportivo, in un secondo momento, aveva poi inflitto, ad entrambe le società, CASALGUIDI 1923 Calcio e PCA HITACHI CALCIO, ritenute responsabili dei fatti di cui in epigrafe che hanno causato la sospensione anticipata della gara: 1) LA SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3,2) L’AMMENDA DI EURO 250,00 (duecentocinquanta/00 ); 3) LA PENALIZZAZIONE DI 1 (uno ) PUNTO IN CLASSIFICA.

Il Casalguidi, che sul campo sta vincendo 2-1 fino al momento dell’interruzione, giunta per altro a pochi minuti dal triplice fischio, ha presentato ricorso ottenendo il ribaltamento dell’esito da parte della Corte Sportiva Federale. In particolare, il direttore di gara nel proprio referto aveva riportato che vista la situazione e il numero di contendenti non è stato possibile per lui sedare gli avvenimenti. Dichiara ancora che le numerose situazioni incresciose gli hanno fatto perdere il controllo visivo della situazione. In particolare gli episodi narrati, ovvero spintoni e pesanti offese tra i giocatori di entrambe le società, lo hanno portato alla decisione di sospendere definitivamente la partita, non tanto per problemi di sicurezza personale, ma per evidenti problemi di Ordine Pubblico, sottolineato anche da sonore proteste e schiamazzi dei sostenitori presenti. Il D.G. riporta di avere comunicato ai due capitani la sua decisione di interrompere anticipatamente la gara. Infine l’arbitro dichiara di non avere posto in atto misure per riprendere il gioco perché la situazione non lo permetteva assolutamente.

Queste invece le spiegazioni con le quali la Corte ha ribaltato il verdetto: Il Collegio evidenzia in primo luogo la tempistica dei fatti ovvero il momento in cui l’arbitro ha interrotto la gara sancendone il termine: mancavano per sua stessa dichiarazione due minuti alla fine. Altro punto sul quale il Collegio intende riflettere è il fatto che l’arbitro non è stato in grado di identificare i calciatori coinvolti nel parapiglia (sicuramente rissa è un termine improprio e troppo grave visti i fatti denunciati che in realtà sono da inquadrarsi in spinte ed offese e niente altro). L’arbitro, per sua stessa ammissione, dichiara di avergli comunicato esclusivamente l’interruzione della gara, senza fare cenno ad un eventuale intervento degli stessi al fine di riportare la calma fra i rispettivi compagni di squadra. Un ultimo aspetto riguarda la concezione dell’Ordine Pubblico ovvero il motivo per il quale la gara è stata interrotta. Orbene, normalmente, al fine di ristabilire il predetto viene fatta intervenire la Forza Pubblica, tuttavia, nel caso di specie pare che non siano stati chiamati i Carabinieri o la Polizia; da ciò il concetto di Ordine Pubblico che l’arbitro richiama, se messo in relazione agli eventi così come descritti, non può trovare alcuna corrispondenza in questo Giudice. In altri termini per ristabilire l’Ordine Pubblico occorrono le c.d. Forze dell’Ordine che invece non sono state fatte intervenire, il che significa che non c’era alcun Ordine Pubblico da tutelare.

Questa invece la decisione della Corte Sportiva Territoriale: “[…] cassa integralmente la decisione del G.S. (perdita della gara per entrambe le società, sanzione economica e penalizzazione) e dispone la ripetizione della gara in data da destinarsi”.

Redazione PtSport
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