Sconfitta a tavolino per il Cecina 2000, colpevole di aver schierato nella gara contro il Vernio un calciatore squalificato
La disattenzione dei dirigenti e dei giocatori, nella massima serie come nei dilettanti, può portare a spiacevoli imprevisti. È quanto successo alla formazione del Cecina 2000, compagine impegnata nel Girone B di Seconda Categoria, che nell’ultimo bollettino si è vista attribuire dal giudice sportivo una sconfitta per 3-0 a tavolino contro il Vernio, oltre che una multa di 350 euro. Il motivo? L’aver schierato il calciatore Lorenzo Verdiani, classe 1991, sul quale pendeva una squalifica di tre giornate, risalente addirittura alla stagione 2019/20.
In particolare Verdiani fu squalificato per tre giornate dal Giudice sportivo nel febbraio 2020, pochi giorni prima dell’interruzione dei campionati dovuta alla pandemia da Covid-19. Il giocatore è stato poi schierato dalla formazione arancione in ben cinque giornate di campionato in questa stagione, compresa la partita contro il Vernio, non scontando quindi alcun turno di squalifica. Ed ecco quindi che il giudice sportivo ha ribaltato il verdetto del campo, dove gli arancioni si erano imposti per 0-1 contro i pratesi. Oltre alla sconfitta a tavolino Verdiani ha rimediato un’ulteriore giornata di squalifica, mentre il dirigente accompagnatore Alberto Romani è stato inibito fino al 5 dicembre.
IL COMUNICATO UFFICIALE
GARE DEL 31/10/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
14.- RECLAMO DELL’A.S.D. VERNIO AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA VERNIO/CECINA
2000 DEL 31.10.2021 (0-1).
- Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 32 del 4.11.2021;
-il 31 ottobre 2021 si e’ disputata a Sant’Ippolito di Vernio (Prato) la gara Vernio/Cecina 2000, conclusasi in
campo col risultato di 0-1 e valida per il Campionato dilettanti di Seconda Categoria. Nelle file del G.S.
Cecina 2000 veniva schierato il calciatore Verdiani Lorenzo, nato nel 1991, identificato attraverso la tessera
F.I.G.C. con n. 3784819.
Contro la regolarita’ ed esito della gara propone reclamo l’A.S.D. Vernio sostenendo che il giocatore Verdiani
non avrebbe avuto titolo a prendere parte ad essa, in quanto squalificato per tre giornate di gara, come da
provvedimento di questo Giudice Sportivo pubblicato il 27 febbraio 2020 nel Com. Uff. n. 49 del Comitato
Regionale Toscana.
Il ricorso e’ fondato. Ed invero l’art. 10 comma 6 C.G.S. che punisce ogni utilizzazione di calciatori non aventi
titolo a partecipare legittimamente a gare, contempla alla lettera a) l’ipotesi dell’impiego di calciatori
squalificati. E’ il caso appunto del G.S.
Cecina 2000 che, al momento della gara con l’Associazione Sportiva Vernio, ha schierato il Verdiani “ancora
sotto squalifica” e, quindi, in posizione irregolare invalidante la gara medesima.
E’ inoltre risultato accertato che il nominato calciatore nella gara Cecina 2000/Montepiano dell’11.10.2021
(stagione sportiva 2020/21) non aveva partecipato alla gara ma era stato inserito in distinta con il n. 16 per
cui non aveva scontato nemmeno la prima delle giornate a lui inflitte e che, nella stagione sportiva attuale,
prendeva parte alle prime quattro gare del campionato in data 3, 10, 17, 24 ottobre.
Orbene ai sensi della normativa vigente ed in base ad uno dei principi fondamentali della Giustizia Sportiva,
ovvero il principio della effettivita’ e della afflittivita’ della sanzione, si deve accogliere quanto sostenuto dalla
societa’ reclamante, in quanto il calciatore Verdiani Lorenzo non aveva, come detto, ancora scontato la
precedente punizione sportiva. Inoltre, nel caso che ci occupa, certamente appare opportuno valutare il
comportamento della Societa’ e del giocatore stesso in merito ai principi di lealta’, correttezza e proibita’ di
cui all’art. 4 C.G.S..
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo cosi’ come proposto dall’A.S.D. Vernio di Vernio (Prato) ed
infligge: al G.S. Cecina 2000 la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonche’ l’ammenda di Euro
350,00 (Trecentocinquanta/00); al calciatore Verdiani Lorenzo UNA ulteriore giornata di squalifica, inibisce a
svolgere ogni attivita’ ufficiale sino al 5.12.2021 il Sig. Romani Alberto quale dirigente accompagnatore
ufficiale. Trasmette gli alla Procura Federale per gli eventuali adempimenti di competenza. Dispone il non
addebito della tassa reclamo


