Il Giudice Sportivo ha dato ragione alla Pistoiese, che aveva fatto ricorso dopo il ko col Forlì per errore nell’espulsione di Arcuri
AGGIORNAMENTO 16 NOVEMBRE
Dopo la decisione del Giudice Sportivo, la risposta del Forlì non si è fatta attendere. “La Società Forlì Football Club ha appreso con sconcerto e rammarico dal comunicato ufficiale N°55 del 15/11/2022 della LND, l’accoglimento del reclamo della U.S.Pistoiese 1921 – scrivono in una nota i biancorossi – Il comunicato dispone, quindi, la ripetizione della gara US Pistoiese 1921-F.C. Forlì del 23/10/2022, dichiarata irregolare per errore tecnico dell’arbitro. Il club comunica che aveva già dato mandato ai suoi legali e che agirà tempestivamente per far valere i propri diritti nelle sedi opportune”.
AGGIORNAMENTO 15 NOVEMBRE
Dopo oltre tre settimane di attesa è successo ciò che tutti in casa Pistoiese si aspettavano: la gara col Forlì verrà rigiocata. Il 23 ottobre nel corso del match contro i biancorossi, che vinsero 0-2 al “Melani” portando anche all’esonero di Cascione, il direttore di gara ammonì erroneamente Arcuri anziché Biagioni, col numero ventuno che nella ripresa fu espulso per doppia ammonizione. Subito dopo la partita la Pistoiese aveva fatto ricorso e il giudice sportivo ha dato ragione al club arancione. Nell’approvazione del ricorso è stata decisiva la conferma dei fatti da parte dell’arbitro, che ha quindi ammesso l’errore. Cancellata perciò la sconfitta casalinga dell’Olandesina e tolti i tre punti in classifica al Forlì.
Questo il comunicato presente sul sito della Lnd:
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla US PISTOIESE 1921 e con il quale si deduce
l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la non omologazione e conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro avrebbe
erroneamente ammonito, al 42º del primo tempo, in luogo del calciatore. 39, BIAGIONI ALESSIO, altro calciatore della US
PISTOIESE 1921, vale a dire il n. 21, ARCURI ALBERTO, successivamente espulso per somma di ammonizioni; - lette le controdeduzioni depositate dalla FC FORLI’ con le quali si chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare l’inammissibilità e
improcedibilità del reclamo e, in via principale, il rigetto per assenza di errore tecnico da parte del direttore di gara e inammissibilità
dei mezzi istruttori prodotti; - rilevato che al ricorso la reclamante allegava, a riprova delle proprie affermazioni, documentazione video e immagini e che ai sensi
dell’art. 61, comma 2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare quale mezzo di prova volto a dimostrare che i
documenti ufficiali indicano quale ammonito soggetto diverso dall’autore dell’infrazione; - rilevato come dalla visione delle riprese televisive emerga con sufficiente chiarezza come l’Arbitro sia incorso nell’errore lamentato,
poiché:
a) il provvedimento di ammonizione comminato al minuto 42 del primo tempo, per un fallo ai danni di un calciatore avversario che
determinava l’assegnazione di un calcio di rigore, è chiaramente esibito al calciatore della US PISTOIESE 1921, n. 21, ARCURI
ALBERTO, mentre da quanto è dato osservare l’azione fallosa incriminata risulta commessa dal calciatore n. 39, del medesimo
sodalizio, BIAGIONI ALESSIO.
b) al minuto 28 del secondo tempo, il n. 21 della US PISTOIESE 1921, ARCURI ALBERTO, veniva nuovamente ammonito, con
conseguente provvedimento di espulsione a suo carico; - considerato che l’errore compiuto nell’individuare il calciatore che aveva commesso il fallo al 42º del primo tempo, è risultato
decisivo ai fini della successiva irrogazione del provvedimento di espulsione per somma di ammonizione comminata al n. 21 dell’US PISTOIESE 1921, ARCURI ALBERTO nel corso del secondo tempo; - rilevato come anche il direttore di gara, con supplemento di rapporto, ha confermato lo svolgimento dei fatti dianzi descritto;
- in conseguenza della intervenuta doppia ammonizione, che ha privato anzitempo la società US PISTOIESE 1921 di un calciatore la
gara non ha avuto un regolare svolgimento
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo dispone, - la ripetizione della gara oggetto, dichiarata irregolare per errore tecnico dell’Arbitro;
- trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara;
- di non addebitare la tassa di reclamo.




