“L’eccezionalità della situazione giustifica la mancata disputa della gara”, si legge nel bollettino. Adesso si attende solo la data del recupero
Montagna Pistoiese-Cintolese, match valido per la Coppa Toscana di Seconda Categoria, si rigiocherà. La sfida non è stata disputata regolarmente in data 19 ottobre a causa del malore, poi rivelatosi fatale, per il portiere dei padroni di casa Davide Gavazzi. “L’Arbitro della gara in epigrafe comunicava con il proprio rapporto che prima dell’inizio dell’incontro Montagna Pistoiese-Cintolese, il calciatore Gavazzi Davide, portiere della società locale si era accasciato a terra per un grave malore che richiedeva prima l’intervento di ambulanza e poi dell’elisoccorso. Nel rapporto sopracitato e nel relativo supplemento – si legge nel comunicato della Lnd – si evidenziava che l’evento aveva provocato uno scoramento generale di tutti i calciatori delle due squadre e dello stesso direttore di gara e che pertanto non vi erano state più le condizioni per disputare l’incontro”.
Da qui la decisione dell’arbitro di rinviare la partita. “Tutto ciò premesso osserva il G.S.T. come sia indubitabile che lo stesso svolgersi degli accadimenti, così come puntualmente riportato conclusosi tragicamente con il decesso del giovane tesserato, integri quella situazione di carattere eccezionale di cui all’art. 10, comma 5 C.G.S.. L’eccezionalità della situazione – che giustifica la mancata disputa della gara – deve infatti essere apprezzata con riferimento al fatto che avvenimenti di questa portata, provocano nell’ambito di una piccola realtà, qual’ è quella di squadre dilettanti in cui la contiguità tra i dirigenti responsabili e calciatori è chiaramente peculiare, inevitabilmente un turbamento per cui, di fronte alla particolare e tragica natura dell’evento che è stato all’origine del fatto innanzi descritto, è opportuno valutare lo stesso non tanto sul piano procedurale e regolamentare, quanto su quello strettamente umano, aspetto caratterizzante tutti i rapporti classificabili nell’ambito dei principi della lealtà sportiva. Per questi motivi, il G.S.T. delibera di rimettere gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale per la determinazione della data di recupero della gara”.


